Una materia tanto complessa quanto affascinante, quella dei monitoraggi bancari. Di grande attualità e in continua evoluzione viste le difficoltà di liquidità in cui versano imprenditori e privati. Che coinvolge tutti, dai cittadini alle banche. Talvolta anche giudici, quando si arriva ai casi di contenzioso. E “che comprende – spiega Gianfranco Senia, commercialista esperto in gestione del debito bancario o per dirla meglio consulente tecnico-finanziario – tutte le diverse situazioni ravvisabili nel mancato rispetto di un accordo o leale confronto tra le parti (sia prima che dopo la stipula di un contratto bancario), causando non poche difficoltà a molti correntisti, mutuatari e finanziati non consapevoli della propria posizione debitoria”.
Dottor Senia, lei nasce commercialista ma abbandona fisco, contabilità e dichiarazioni dei redditi per dedicarsi esclusivamente ai monitoraggi bancari. Perché?
“La materia bancaria, nello specifico dei debiti bancari, come ad esempio mutui e prestiti, è specialistica e difficilmente comprensibile per chi non la pratica quotidianamente. Richiede approfondimento continuo. Ho iniziato ad interessarmi di performance bancarie quando ero all’università con una tesi in tecnica bancaria. Poi nel 98-99, all’indomani della legge sull’usura, ho iniziato ad occuparmi di lavori peritali, cioè di relazioni tecnico-contabili per le banche. Ma negli anni a seguire gran parte del lavoro è venuto da parte di privati e aziende. Oggi lavoro solo per questi ultimi un po’ in tutta Italia facendo base in due studi, a Roma e a Vittoria, in provincia di Ragusa”.
Lavora dunque contro le banche?
“E’ più corretto dire che lavoro a favore di cittadini e imprese. Ci sono colleghi che lavorano solo per le banche. E’ una questione di scelta deontologica, ma che rende complicato essere pro e contro contemporaneamente”.
Equivale a dire?
“Che non sono un nemico delle banche a prescindere. Sono convinto che le banche abbiano un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo economico. Sono una catena di distribuzione fondamentale: gli imprenditori, senza le banche, non potrebbero ottenere il mutuo per comprare il capannone, il prestito per l’acquisto del macchinario, o semplicemente le risorse per pagare gli stipendi. Ma devono farlo a prezzi di mercato”.
Il tema, in sostanza, è la correttezza dell’operatività di una banca. Come si fa a riscontrare un errore?
“Il dubbio può sorgere in qualsiasi momento. Se c’è qualcuno che ha dei dubbi, reali o meno, va fatta una verifica, la cosiddetta fase di preanalisi. A farla deve essere un consulente tecnico-finanziario. Solo attraverso un’attenta valutazione si potrà desumere di essere in presenza di un errore, voluto o meno questo è un altro tema, e quindi decidere il da farsi”.
Ipotizziamo che un imprenditore con un mutuo abbia sospetti in merito al rapporto bancario intessuto. Cosa può fare?
“Rivolgersi ad un consulente tecnico-finanziario, innanzitutto. Non è sufficiente chiedere lumi ad un commercialista, non è la sua materia. Ci vuole qualcuno che abbia cognizione e praticità”.
E poi come si procede?
“Se un cliente mi pone un quesito relative al suo rapporto bancario, la prima cosa che faccio è ricostruire la storia contabile. Devo conoscere tutti i dettagli delle vicende bancarie, partendo dal contratto. La legge sull’usura detta una periodicità trimestrale con una reportistica che va appunto di tre mesi in tre mesi. Analizzo cosa è successo a livello di tassi effettivi applicati in termini percentuali in quell’arco temporale e vado a raffrontarli con i limiti imposti dalla legge 108/96, i cosiddetti tassi soglia”.
Qualora dovesse riscontrare incongruenze?
“In questo caso esistono tre possibili strade, che dipendono dal rapporto instauratosi tra cliente e banca. C’è una prima strada, facoltativa. Si va in banca e si cerca un approccio in bonis. La seconda e la terza strada sono invece da considerare nel caso in cui il cliente sia già in fase di precontenzioso o addirittura contenzioso. In questi casi bisogna comprendere se i vizi riscontrati configurano in capo all’istituto bancario una responsabilità civile o penale”.
Mi fa un esempio?
“Pensiamo agli errori di calcolo, oppure ad un patto che non viene rispettato per svista, oppure un contratto di conto corrente con facoltà di scoperto che faccia rinvio agli usi di piazza. Prima del 1993 tale tipologia di contratto era regolare, ma gli usi di piazza, con l’entrata in vigore del Testo Unico Bancario, sono stati vietati. Dunque, se il contratto non è stato aggiornato, significa che è irregolare e prevede sanzioni per le banche, anche se non c’è usura. In questo caso parliamo di sanzioni previste dall’art. 117 del Testo Unico Bancario.
Nel caso in cui ci fosse un comportamento configurabile come usura?
“In quel caso alla responsabilità civile della banca, sanzionata dall’art. 1815, co. 2, Codice Civile, si andrebbe a sommare quella penale ai sensi dell’art. 644 del Codice Penale”.
Un suggerimento sempre valido quando si apre un conto corrente oppure si richiede un mutuo o un fido?
“Il suggerimento sempre valido e utile per tutti è partire dalla conoscenza e dalla comprensione del contratto che si stipula. Le banche hanno l’obbligo dell’informativa precontrattuale, ovvero di consegnare una bozza del contratto giorni prima. Così il cliente potrà approfondire i termini, meglio se rivolgendosi ad un consulente tecnico-finanziario, e poi contrattare eventuali nuove condizioni con il direttore preposto, che anche se hanno perso peso rispetto ad anni fa, restano sempre ottimi interlocutori e portavoce delle esigenze del cliente verso la direzione o il capoarea”.
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